“L’amministratore di condominio domanda, l’avvocato risponde” – Avv. Michela Arosio: il punto sulle assemblee condominiali online

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“L’amministratore di condominio domanda, l’avvocato risponde” – Avv. Michela Arosio: il punto sulle assemblee condominiali online
FAQGuideKipò Condominio
9 Febbraio 2021.

Condividiamo un contributo dell’Avvocato Michela Arosio (Studio Legale Associato Arosio Donio) circa l’argomento delle assemblee di condominio online e gli ultimi aggiornamenti normativi.

Assemblee condominiali online: il punto della situazione

La legge 2020, n.104 ha previsto la possibilità di convocare assemblee di condominio in modalità online, a seguito dell’emergenza sanitaria scaturita dal Covid-19.
La normativa in questione ha modificato l’articolo 66 delle Disposizioni per l’attuazione del Codice Civile (relativo alla convocazione delle assemblee condominiali) prevedendo la modalità di assemblea in videoconferenza, attraverso piattaforma elettronica.

La partecipazione online all’assemblea dovrebbe essere prevista dal regolamento condominiale; in caso contrario la legge originariamente prevedeva il consenso preventivo di tutti i condomini.

Successivamente la legge 27 novembre 2020, con riferimento al precitato articolo 66, sesto comma, delle Disposizioni per  l’attuazione del Codice civile  ha sostituito le  parole:  “di  tutti  i  condomini”  con  “della maggioranza dei condomini”.

Attualmente quindi, anche se non espressamente previsto dal regolamento condominiale, previo consenso (da acquisire prima della riunione) della maggioranza dei condomini (maggioranza delle teste), la partecipazione all’assemblea può avvenire in modalità di videoconferenza.

Per questo l’avviso di convocazione (predisposto dall’amministratore) deve indicare la piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione (ad esempio, zoom, meet, skype ecc..), l’ora della stessa nonché la data della riunione.
Gli amministratori devono quindi verificare che ci sia facilità del collegamento per i condòmini, possibilità di registrare ingressi, presenze e deleghe, adeguatezza del segnale ed abbandoni volontari; si devono peraltro custodire le deleghe e poter verificare se eventuali abbandoni siano volontari.
Al termine dell’assemblea il relativo verbale è trasmesso dall’amministratore a tutti i condomini con le medesime formalità previste per la convocazione.

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Occorre poi riflettere sulla assemblea di prima convocazione.
Con l’assemblea da remoto occorrerà prestare attenzione alla effettiva “apertura” della piattaforma in occasione della prima convocazione. Infatti, sarebbe agevole per ogni dissidente tentare il collegamento e registrare sul proprio smartphone il segnale di riunione non aperta: se la prima convocazione non è effettiva, la seconda convocazione diventerebbe l’unico vero esperimento e richiederebbe automaticamente gli alti quorum che l’articolo 1136 del Codice civile prevede per la assemblea in prima convocazione.
Il rischio è serio: è bene quindi che gli amministratori curino sia l’apertura della piattaforma in prima convocazione e che i condòmini continuino, come prima, a considerare come “vera” la seconda.

È possibile registrare l’assemblea?
In ordine alla possibilità di registrare l’assemblea online vi è da precisare che l’attuale normativa nulla dice a tal proposito. È sì vero però che la giurisprudenza dei Tribunali consolidatasi in questi anni ha ammesso che ogni condomino richieda all’amministratore di registrare l’assemblea, in quanto assicura la correttezza di quanto verbalizzato. E la suddetta richiesta non può essere rigettata senza giustificativo motivo.

Ma la legge si spinge anche oltre: il singolo condomino ha diritto di registrare quanto accade durante l’adunanza. Egli non commette alcun illecito, nonostante la registrazione avvenga in modo occulto.
Infatti, ciascun partecipante ad una conversazione, sia essa una riunione di condominio o un colloquio tra amici  accetta il rischio di essere registrato (Corte di Cassazione 18908/2011).

Non si verifica la lesione alla privacy dei partecipanti, in quanto la registrazione non dà luogo alla «compromissione del diritto alla segretezza della comunicazione, il cui contenuto viene legittimamente appreso solo da chi palesemente vi partecipa o assiste» (Cass. S.U. 36747/2003).

Costituisce invece illecito divulgare il file videoaudio a soggetti terzi, che non abbiano partecipato all’assemblea.
In questo caso, infatti, si commette un reato (art. 167 d.lgs. 196/2003), salvo il caso in cui si sia ottenuto il consenso alla divulgazione da parte di tutti i partecipanti all’adunanza o che la diffusione si renda necessaria per tutelare un proprio diritto.

Commette, poi, reato il soggetto che, non essendo presente alla riunione, la registri di nascosto.
Una simile condotta integra i delitti di cui agli artt. 617 c.p. (Cognizione, interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche) e 617 bis c.p. (Installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche) che prevedono la reclusione sino a quattro anni.

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