E’ stato fissato un limite nel numero di unità immobiliari per le quali lo stesso contribuente può usufruire delle detrazioni per interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale: il limite è massimo 2 unità immobiliari.
Fonte: articolo 19 comma 10 del Decreto Legge 34/2020
Per le spese sostenute invece per gli interventi sulle parti comuni dell’edificio non sono previste limitazioni.
Non c’è limite nel numero di unità immobiliari oggetto degli interventi soggetti a superbonus anche nel caso questi siano relativi opere per la messa in sicurezza antisismica: possono infatti essere eseguiti senza limitazioni su tutte le unità abitative, a patto che gli immobili si trovino in zone sismiche 1, 2 e 3.
Fonte: circolare dell’Agenzia delle Entrate numero 24/2020 dell’08/08/2020
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