Condividiamo un contributo dei professionisti in ambito fiscale dello Studio Ferrari & associati circa l’argomento bonus e gestione delle spese per gli interventi, con le relative dichiarazioni da produrre e trasmettere all’Agenzia delle Entrate.
Condividiamo un contributo dei professionisti in ambito fiscale dello Studio Ferrari & associati circa l’argomento bonus e gestione delle spese per gli interventi, con le relative dichiarazioni da produrre e trasmettere all’Agenzia delle Entrate.
Superbonus 110%: il punto della situazione
Nel corso dell’iter di conversione in legge del DL Rilancio n. 34/2020 degli ultimi mesi, sono stati approvati diversi emendamenti che hanno modificato l’articolo 119 del DL, che regola gli incentivi per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici.
Di seguito si espone una sintesi.
La normativa in oggetto mira ad incrementare gli incentivi nel settore edile potenziando le attuali detrazioni fiscali. L’incentivo consiste nell’innalzamento dell’aliquota di detrazione al 110 % da ripartire in 5 anni, per le spese sostenute dal 1/7/2020 al 31/12/2021 in relazione a determinati interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico.
Ambito soggettivo
La misura può essere fruita da:
Le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, possono beneficiare delle detrazioni in esame per gli interventi realizzati sul numero massimo di 2 unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio.
Detrazioni, CU, 770 e quadri AC: dall’inserimento e calcolo delle spese alla creazione e trasmissione dei file telematici all’Agenzia delle Entrate
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Interventi trainanti che permettono l’accesso al SuperBonus
Il comma 2 estende il perimetro applicativo dell’agevolazione a tutti gli interventi dell’art. 14 D.L. 63/2013 a condizione che vengano realizzati congiuntamente a quelli elencati nel comma 1 (per cui esteso a tutti gli interventi in ambito Ecobonus)
Le agevolazioni di cui sopra per poter essere fruite devono soddisfare i requisiti minimi previsti dal MISE emanati in attuazione dell’art. 14 del D.L. 63/2013 e devono assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta da dimostrare mediante attestato rilasciato da tecnico abilitato con dichiarazione asseverata.
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La normativa ha previsto che in luogo della fruizione diretta del beneficio, il contribuente può optare mediante istanza telematica da presentare all’Agenzia delle Entrate per:
Visto di conformità
Ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto sul corrispettivo, il contribuente deve richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta.
Inoltre, per gli interventi di isolamento termico e di sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale, i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del DL n. 63/2013 e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
L’asseverazione può essere rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento degli stessi.
Per approfondimenti:
Dott. Massimiliano Ferrari
m.ferrari@ferrariassociati.com
Studio Ferrari & associati
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